(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 2 del 12 gennaio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge,  in applicazione del decreto legislativo
19 novembre  1997,  n.  422  (Conferimento  alle regioni ed agli enti
locali  di  funzioni  e  compiti  a  in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo e 1997, n.
59),  come  modificato  dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n.
400  ed  in conformita' della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e
degli  enti  locali),  disciplina  il  sistema  di trasporto pubblico
locale al fine di:
      a) promuovere  un  equilibrato sviluppo economico e sociale del
territorio  regionale,  elevandone  l'accessibilita',  in particolare
nelle aree montane e collinari, e garantendo un'equa ripartizione dei
benefici e dei costi diretti ed indiretti;
      b) incentivare,   nella   gestione  dei  servizi  di  trasporto
pubblico   locale,   il   superamento  degli  assetti  monopolistici,
introducendo  regole  di concorrenzialita' mediante l'espletamento di
procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire
una maggiore  efficacia  ed efficienza, intese sia come piu' adeguata
risposta alla domanda di mobilita', sia come piu' favorevole rapporto
tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi;
      c) raggiungere  una maggiore  qualita'  ambientale, riducendo i
consumi  energetici,  le  emissioni inquinanti ed il rumore derivanti
dalle  attivita' di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei
cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione;
      d) promuovere   l'uso   della   bicicletta   ai   sensi   della
legislazione vigente.
    2.  La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1, avviando
iniziative   idonee   a   garantire,   attraverso   il  metodo  della
concertazione:
      a) l'adeguamento   dei  servizi  alle  esigenze  qualitative  e
quantitative  della domanda, anche attraverso la massima integrazione
tra le diverse modalita' di trasporto;
      b) il   potenziamento   delle  infrastrutture  a  supporto  del
servizio, con particolare riferimento ai nodi di interscambio;
      c) la  promozione  del  trasporto  pubblico  locale  attraverso
azioni  di  politica  tariffaria,  di  informazione  agli  utenti, di
sviluppo del sistema di telematica per i trasporti.